Se possedete già un portabici da gancio traino o siete in procinto di installarne uno, vi consigliamo di fare grande attenzione alle nuove norme perché sono previste sanzioni importanti e le forze dell’ordine possono già fare controlli in strada, anche se, dalla nostra esperienza diretta, molto dipende dall'interpretazione e dall'elasticità di chi vi fermerà in strada...
- Se omettete il cartello per carichi sporgenti, rischiate una sanzione da 87 a 344 euro, secondo quanto previsto dall’art. 164 del Codice della Strada.
- In caso di mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile e di mancato aggiornamento della carta di circolazione (quando il portabici occulti la targa o altri dispositivi), la sanzione può andare da 430 a 1.731 euro e si rischia anche il ritiro del libretto, come previsto dall’art. 78 del Codice della Strada.
- Se non viene esposta la targa ripetitrice (naturalmente quando questo sia necessario), la multa può essere da 87 a 344 euro e si può incorrere nel fermo amministrativo del veicolo, così come disposto dall’art. 100 del Codice della Strada.
Quini per poter essere in regola con la Nuova Normativa Bisogna fare i seguenti passi:
Da un po’ di tempo circolano in Rete notizie e video a proposito dell’adeguamento della normativa per i portabici installati sugli autoveicoli.
Abbiamo ricevuto anche diverse sollecitazioni da parte di alcuni lettori e abbiamo quindi deciso di provare a chiarire la faccenda.
Tutto nasce da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso settembre, che precisava le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate posteriormente o sul gancio traino.
I portabici sono definiti “strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo” e possono quindi essere montati sull’automobile sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo oppure sul gancio di traino a sfera.
Se vi ricordate, un paio di anni fa, ci eravamo già occupati dell’argomento portabici da gancio traino, dandovi una serie di consigli sugli adempimenti da fare nel caso aveste intenzione di montarlo.
[WhatsApp Image 2022 07 22 at 16.49.28]La maggior parte delle indicazioni contenute in quell’articolo sono tuttora valide, cosa cambia dunque con la nuova circolare?
Nuove prescrizioni per i portabici
Innanzi tutto, gli ingombri del portabici e delle bici trasportate.
Le nuove condizioni sono le seguenti:
- la lunghezza massima della struttura portabici, comprese le bici caricate, non deve superare 1,20 metri;
- l’altezza massima è di 2,50 metri;
- la larghezza massima della struttura, con le bici caricate, non può superare la sagoma del veicolo (con il limite massimo di 2,35 metri)
E’ proprio su quest’ultimo limite che si sono scatenati tanti commenti: fino ad oggi era tollerata una fuoriuscita di 30 cm per parte rispetto alla sagoma del veicolo ma, se come prescrive la nuova circolare, la bici caricata non deve superare lateralmente la sagoma dell’auto, allora in parecchi casi sarà difficile riuscire a caricare una bici su un’automobile di dimensioni standard, anche su portabici omologati e collaudati.
Il Ministero ha spiegato che questo adeguamento della norma è dovuto all’art. 164 del Codice della strada, secondo cui “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.
Il portabici viene assimilato, dunque, ai “carichi difficilmente percepibili”.
[thule 8]Un altro elemento da chiarire riguarda la targa e l’annotazione sulla carta di circolazione.
In generale, se il portabici non ostruisce i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa, non c’è nessun obbligo di far aggiornare la carta di circolazione, né di esporre la targa ripetitrice.
Resta solo l’obbligo di esporre il cartello per carichi sporgenti omologato, di dimensione 50×50 cm, a strisce bianche e rosse.
Invece, se il portabici copre la targa del veicolo, oppure gli stop, le frecce o i fanali posteriori, allora è necessario recarsi in un ufficio della Motorizzazione Civile per il collaudo e la conseguente annotazione sul libretto di circolazione. E’ necessario anche dotarsi di una targa ripetitrice omologata, che deve essere richiesta sempre alla Motorizzazione, da esporre sopra al portabici.
E’ un po’ come se il portabici fosse assimilato ad un carrello appendice.
[DSC4369 844x562 1 1]Se vengono ostruiti i dispositivi di illuminazione o segnalazione (fanali, stop o frecce), allora bisogna dotarsi di dispositivi supplementari omologati, da posizionare sul portabici, in modo da garantire le condizioni di visibilità del veicolo e di sicurezza. Molto spesso questi dispositivi supplementari sono già installati sul portabici stesso
Quando sono attivi i dispositivi supplementari, le luci e le frecce dell’automobile, secondo la circolare, devono essere disattivati o occultati (sempre che il proprio autoveicolo permetta questa possibilità).
Infine, la circolare stabilisce che queste nuove regole valgono per i cittadini italiani ma non possono applicarsi ai cittadini stranieri che si trovino a circolare con i loro portabici in Italia, nel rispetto del principio della libera circolazione.
Se il portabici è installato sul tetto dell’automobile, naturalmente, non servirà nessuna annotazione sulla carta di circolazione e dovrà essere rispettata solo l’indicazione dell’altezza massima del carico.
[DSC4743 1]Violazioni e sanzioni
Se possedete già un portabici da gancio traino o siete in procinto di installarne uno, vi consigliamo di fare grande attenzione alle nuove norme perché sono previste sanzioni importanti e le forze dell’ordine possono già fare controlli in strada, anche se, dalla nostra esperienza diretta, molto dipende dall'interpretazione e dall'elasticità di chi vi fermerà in strada...
- Se omettete il cartello per carichi sporgenti, rischiate una sanzione da 87 a 344 euro, secondo quanto previsto dall’art. 164 del Codice della Strada.
- In caso di mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile e di mancato aggiornamento della carta di circolazione (quando il portabici occulti la targa o altri dispositivi), la sanzione può andare da 430 a 1.731 euro e si rischia anche il ritiro del libretto, come previsto dall’art. 78 del Codice della Strada.
- Se non viene esposta la targa ripetitrice (naturalmente quando questo sia necessario), la multa può essere da 87 a 344 euro e si può incorrere nel fermo amministrativo del veicolo, così come disposto dall’art. 100 del Codice della Strada.
Come fare per adeguarsi
Anche se la nuova normativa può destare alcune perplessità, resta comunque il fatto che le sue prescrizioni sono da rispettare, se non si vuole incappare in qualche multa…
Abbiamo chiesto informazioni a diversi uffici della Motorizzazione Civile del Lazio e abbiamo ricevuto chiarimenti dall’ufficio di Frosinone e da quello di Rieti, che ci hanno spiegato la procedura da seguire se siete possessori di un portabici da gancio traino e avete bisogno della targa ripetitrice e dell’aggiornamento sulla carta di circolazione.
Innanzi tutto, dovete richiedere appuntamento per il collaudo presso la Motorizzazione della vostra zona o presso una delle sedi private esterne già autorizzate.
Effettuare il collaudo del Mezzo
Prima del collaudo, però, ricordatevi di ritirare e installare la targa ripetitrice regolamentare, che vi sarà fornita esclusivamente dalla Motorizzazione Civile
Successivamente al collaudo, secondo quanto riportato nelle citate circolari, sarà necessario richiedere il duplicato del documento di circolazione con l’annotazione dell’installazione del portabici; anche questa formalità può essere richiesta sia ad un ufficio della Motorizzazione oppure a uno studio di consulenza automobilistica.
Naturalmente, è necessario che la presenza del gancio sia già annotata sul documento di circolazione del veicolo.
Non risulta possibile, secondo quanto riportato nelle citate circolari, la trascrizione di più modelli di portabiciclette sul documento di circolazione del veicolo.
Se il veicolo dovesse essere venduto ad altro proprietario senza che venga venduto anche il portabici, allora il nuovo proprietario dovrà richiedere l’eliminazione dell’annotazione dal libretto.
FONTE: MTBCULT.it